Il Comune di Ischia ha depositato una memoria difensiva presso il Tar, redatta dall’avvocato Alessandro Barbieri, in risposta al ricorso introduttivo presentato dai ricorrenti. L’avvocato Barbieri sostiene fin da subito l’inammissibilità del ricorso per assenza di un obbligo da parte dell’Amministrazione di prendere provvedimenti riguardo al presunto silenzio del Comune di Ischia sull’istanza avanzata dai ricorrenti. Secondo l’avvocato, non è mai esistito un silenzio illegittimo da parte del Comune, in quanto nel 2003 è stato adottato un Piano di Classificazione e un Regolamento che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee e manifestazioni pubbliche.

L’avvocato Barbieri aggiunge che la richiesta dei privati di inserire immobili e quartieri nelle diverse zone di classificazione acustica equivale a una richiesta di modifica o annullamento del Piano e dei regolamenti già approvati e non impugnati entro i termini di legge. Questa richiesta è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione e non comporta un obbligo da parte di quest’ultima.

L’avvocato Barbieri sottolinea che la richiesta dei ricorrenti non mira all’adozione di un provvedimento amministrativo specifico per soddisfare i loro interessi, ma piuttosto richiede l’adozione di un regolamento in materia acustica, l’installazione di un sistema di rilevazione acustica e la sospensione del rinnovo e del rilascio delle licenze dei locali pubblici nelle vicinanze del Corso Vittoria Colonna. Secondo l’avvocato, questo tipo di ricorso non è esperibile quando l’atto richiesto ha un contenuto regolamentare o generale, come nel caso degli atti di pianificazione del territorio.

L’avvocato Barbieri sostiene inoltre che non poteva formarsi alcun silenzio riguardo alla richiesta di installazione di un sistema di rilevazione acustica o alla richiesta di sospensione delle licenze per locali pubblici circostanti, in quanto queste sono attività materiale e discrezionale dell’Amministrazione che incidono su interessi pubblici e privati.

Riguardo ai motivi aggiunti e alla richiesta di risarcimento del danno, l’avvocato Barbieri afferma che il Regolamento impugnato non abroga o modifica i Piani e i Regolamenti adottati in conformità alla legge 447/1995, ma rafforza la disincentivazione e il contrasto dei comportamenti lesivi di interessi pubblici primari, come la salute pubblica e la convivenza civile.

L’avvocato precisa che il Regolamento non elude la richiesta di adozione del piano di zonizzazione acustica dei ricorrenti e che la disciplina delle emissioni acustiche non è affidata a ordinanze sindacali temporanee, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti. Infine, l’avvocato ribadisce che la richiesta di revisione dell’art. 12 del Regolamento rientra nei poteri di pianificazione del Comune, i quali devono essere esercitati attraverso una procedura che tiene conto di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Articolo precedenteLa movida vesuviana minacciata: estorsione ad Acerra
Articolo successivoBacoli si stringe attorno alla famiglia colpita da una tragica perdita

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui