La celebre discoteca Buca di Bacco non poteva chiudere i battenti. Questa è stata la decisione del Tar, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo a difesa della società proprietaria. La chiusura, ordinata a gennaio 2024 dal Comune di Ascea dopo un’ispezione dei carabinieri e su indicazione della Prefettura, prevedeva non solo il divieto di continuare le attività di ballo e musicali, ma anche la sospensione dei servizi dell’annesso Hotel Bacco, aperto da anni con tutte le certificazioni necessarie.
Le contestazioni erano scaturite da un concerto dell’artista Tony Effe il 22 dicembre 2023, che aveva attirato un pubblico superiore al consentito. I carabinieri avevano segnalato il superamento della capienza massima, evidenziando un potenziale rischio per la sicurezza degli ospiti. Questo aveva portato alla cancellazione di tutti gli eventi programmati e alla chiusura immediata della struttura. Tuttavia, il Consiglio di Stato aveva sospeso gli effetti dei provvedimenti comunali in aprile 2024, accogliendo la richiesta cautelare dell’avvocato D’Angiolillo.
Ora, con la sentenza definitiva, il Tar ha annullato il provvedimento del responsabile dello SUAP, sostenendo che non vi fossero le condizioni per esercitare un potere inibitorio del genere. Il tribunale ha inoltre annullato l’ordinanza sindacale, sottolineando la mancanza dei requisiti di straordinarietà e urgenza necessari per giustificare un intervento così drastico. I giudici hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale costante, secondo il quale i poteri contingibili e urgenti non possono essere utilizzati per situazioni prevedibili e permanenti, o quando non vi sia una reale urgenza di intervenire.
Il Tar ha chiarito che i poteri in materia di sicurezza nei locali pubblici, originariamente spettanti al questore, sono stati trasferiti agli enti locali. Tuttavia, tali competenze spettano al responsabile comunale incaricato di rilasciare le autorizzazioni, e non al sindaco.