La controversia per l’espropriazione di un terreno per la realizzazione di un’area mercato ha visto coinvolte l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Capua e il comune di Cancello ed Arnone. Tutto è iniziato nel 1999, quando l’Istituto ha accettato un’indennità di esproprio dal comune per un terreno destinato all’area mercato. Tuttavia, a causa della mancata realizzazione dell’opera pubblica da parte del Comune, l’Istituto ha chiesto la restituzione del terreno o il controvalore dello stesso.

Dopo una perizia, il tribunale ha condannato il comune al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. Tuttavia, il Comune ha impugnato la sentenza sostenendo che l’occupazione del terreno era legittima in quanto era stata avviata correttamente con una delibera di giunta.

La Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello del Comune, dichiarando la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo che la questione rientrava nella competenza del giudice amministrativo. Il ricorso presentato dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero in Cassazione è stato ritenuto inammissibile in quanto non ha contestato specificamente l’esistenza della delibera del Comune e ha accettato l’indennità offerta.

In conclusione, la controversia sull’esproprio del terreno per l’area mercato si è risolta a favore del Comune di Cancello ed Arnone, che è stato ritenuto legittimato nell’esercizio del suo potere autoritativo.

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