La revoca dell’incarico dell’ex assessore ai Fondi Europei del Comune di Avellino, Leandro Vittorio Savio, ha sollevato molte domande sulla sua effettiva validità. Per comprendere meglio la questione, è interessante analizzare due recenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale, emesse in Tar diversi, che affrontano questioni simili a quelle di Avellino.
Nel caso del Tar di Ancona, la revoca è stata contestata per violazione di leggi specifiche e per eccesso di potere. Anche nel caso del Tar di Palermo, le ragioni della revoca sono state messe in discussione. Tuttavia, entrambi i Tar hanno confermato la legittimità delle revocazioni, sottolineando che l’atto di revoca di un assessore rientra nella discrezionalità del sindaco e non deve soddisfare requisiti particolarmente severi nella motivazione.
La giurisprudenza sottolinea che il giudice amministrativo ha un ruolo limitato nel sindacare le decisioni del sindaco in merito alla revoca di un assessore. Il giudice può verificare la congruità dei motivi addotti, ma non può entrare nel merito delle ragioni di opportunità politico-amministrativa.
Nel caso specifico della revoca di Leandro Savio, il sindaco Nargi ha motivato la decisione con la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’amministrazione e di preservare la trasparenza e l’imparzialità. Tuttavia, resta da valutare se questa motivazione sia sufficiente per giustificare la revoca.
In conclusione, la revoca di un assessore è un atto di alta amministrazione che rientra nella discrezionalità del sindaco. Tuttavia, è importante che la motivazione sia chiara e adeguata per evitare contestazioni e ricorsi. La decisione finale spetta al giudice amministrativo, che deve valutare la congruità dei motivi addotti dal sindaco.