Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune di Ischia, confermando la legittimità del diniego di accesso agli atti relativi a un’indagine su presunti abusi edilizi e un grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile. La sentenza ha stabilito che la documentazione richiesta è coperta dal segreto investigativo poiché è parte integrante di un’indagine ancora in corso da parte della Procura della Repubblica di Napoli e della polizia giudiziaria.
Il contenzioso ha avuto inizio il 17 giugno 2024, quando il ricorrente, proprietario di un appartamento all’interno di un condominio di Ischia, ha chiesto al Comune di ottenere una copia della relazione tecnica redatta in seguito al sequestro della rampa di accesso all’edificio avvenuto il 18 maggio. Il sequestro è stato disposto in seguito a un intervento congiunto della Polizia Locale e del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Ischia, nel contesto di controlli su presunte irregolarità edilizie. Due giorni dopo, il 20 maggio, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo insieme alle forze dell’ordine, redigendo una relazione tecnica sugli accertamenti svolti.
Il richiedente ha sostenuto di avere un interesse legittimo a visionare tale documento, indipendentemente da eventuali indagini penali, per tutelare la propria posizione giuridica nelle sedi opportune. Tuttavia, il 20 giugno 2024, il Comune di Ischia ha respinto la richiesta, motivando il diniego con la sussistenza del segreto investigativo.
Dopo il rifiuto, il cittadino ha deciso di presentare ricorso al Tar, sostenendo che la relazione tecnica comunale non fosse formalmente un atto di polizia giudiziaria e quindi non dovesse essere coperta dal segreto istruttorio. Il Comune di Ischia, costituitosi in giudizio, ha ribadito la natura riservata della relazione, precisando che il sopralluogo era stato effettuato su richiesta dei Carabinieri nell’ambito di un’indagine per un grave infortunio sul lavoro avvenuto nello stesso cantiere.
Durante il procedimento, è emerso che il 18 maggio 2024, nel cantiere oggetto del sequestro, si era verificato un grave incidente sul lavoro che aveva causato l’amputazione di un arto inferiore a un operaio. A seguito dell’incidente, erano stati avviati più procedimenti penali sia per accertare le responsabilità dell’accaduto, sia per verificare la regolarità edilizia del cantiere.
Il Tar ha stabilito che la relazione richiesta è parte integrante dell’indagine penale e quindi non può essere divulgata fino alla chiusura delle indagini preliminari. I giudici hanno respinto il ricorso, confermando che il documento richiesto è coperto dal segreto investigativo.
Questa sentenza ribadisce che gli atti amministrativi redatti su richiesta della polizia giudiziaria, nell’ambito di un’indagine penale in corso, non sono accessibili al pubblico fino alla conclusione delle indagini. Il Comune di Ischia ha agito correttamente, respingendo la richiesta di accesso agli atti in linea con le disposizioni di legge.
Il caso di Ischia evidenzia il delicato equilibrio tra il diritto all’accesso agli atti amministrativi e la necessità di proteggere le indagini in corso. La sentenza del Tar sottolinea che gli atti legati a indagini penali non possono essere divulgati fino alla loro conclusione per garantire il corretto svolgimento della giustizia.