La giustizia contabile ha stabilito che la percezione indebita di somme legate al reddito di cittadinanza non rientra nella sua competenza. I giudici della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Campania, presieduta da Paolo Novelli, hanno deciso di accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla materia presentata nelle fasi precedenti alla discussione del caso.

La domanda che si sono posti i giudici contabili è stata semplice: stabilire se esistesse un rapporto di servizio tra l’amministrazione danneggiata (nel caso specifico l’INPS) e l’autore dell’illecito quale presupposto della formulata azione di responsabilità ritenuta ascrivibile alla giurisdizione contabile.

Il caso riguarda un quarantacinquenne residente a Bagnoli Irpino, che tra il 2019 e il 2020 aveva percepito alcune mensilità del reddito di cittadinanza per un importo totale di 5.604,13 euro, in violazione dei limiti reddituali stabiliti dalla legge. In particolare, all’interessato veniva contestato di avere omesso volontariamente nelle dichiarazioni presentate all’INPS la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e il reddito familiare superiore alla soglia prevista per ottenere il beneficio.

Ma come si fa a stabilire se esiste o meno un rapporto di servizio? Secondo i giudici, devono ricorrere tre requisiti: la provenienza pubblica delle risorse erogate, un vincolo funzionale di destinazione delle stesse a uno scopo pubblicistico con attività gestoria annessa, e un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente in relazione alle somme ricevute.

Solo se sono presenti tutti questi requisiti si può configurare un rapporto di servizio tra l’ente erogante e il percettore, dando competenza al giudice contabile sulle controversie riguardanti l’irregolare fruizione della provvidenza economica.

Inoltre, secondo i magistrati contabili, il reddito di cittadinanza si configura come un sussidio pubblico senza una specifica finalità pubblicistica e senza una gestione amministrativa delle risorse erogate. Questo è confermato dal fatto che viene erogato anche ai cosiddetti “inoccupabili assoluti” e dalla mancanza di azione da parte dei navigator, che avrebbero dovuto aiutare e controllare i percettori nel trovare un impiego.

Quindi, per i magistrati contabili, il percettore del reddito di cittadinanza è solo un destinatario di risorse pubbliche senza vincolo di destinazione, erogate nell’ambito delle forme di assistenza ai ceti più deboli. Pertanto, non si configura un rapporto di servizio tra il percettore e l’ente erogante, e spetta al giudice ordinario decidere sulle controversie riguardanti il suo indebito utilizzo.

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