Indagine sulla frode fiscale: cosa prevede la normativa italiana

Ieri abbiamo riportato la notizia di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Avellino che ha portato al sequestro preventivo di 3,5 milioni di euro per crediti d’imposta fittizi relativi ai “bonus edilizi”. Purtroppo, sappiamo bene che nessuna legge è immune dall’abuso da parte di coloro che vogliono sfruttare a scopi criminali le risorse economiche che ne derivano. Come topi sul formaggio, le associazioni criminali si sono gettate anche sulla ricca porzione di denaro pubblico destinata a sostenere il settore edilizio. Come sempre, il timore è che le operazioni illecite che emergono grazie all’attività delle nostre forze dell’ordine siano solo la punta dell’iceberg di un fenomeno diffuso che probabilmente annovera numerose altre malefatte non ancora scoperte.

Insieme all’avvocato Simone Labonia e al suo staff di specialisti nel settore penale-amministrativo, cerchiamo di approfondire cosa prevede la nostra normativa in merito. Innanzitutto, è necessario evidenziare la distinzione tra “indebita percezione di erogazione a danno dello Stato” e “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

La prima tipologia di reato, regolamentata dall’articolo 316 del Codice Penale, prevede che chiunque, mediante dichiarazioni o documenti falsi, ottenga finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se la somma indebitamente percepita è inferiore a 4.000 euro, viene invece applicata una sanzione amministrativa da 5.000 a 25.000 euro.

La seconda tipologia di reato, regolamentata dall’articolo 640 bis del Codice Penale, prevede una pena da 1 a 6 anni di reclusione. Questo avviene quando sono presenti gli elementi della truffa aggravata, che include l’inganno della vittima, il danno patrimoniale e il profitto ingiustificato. La frode può manifestarsi in modo evidente, ad esempio attraverso la falsificazione di firme per indurre un errore di valutazione. Anche il solo tentativo di commettere il reato è punito secondo l’articolo 56 del Codice Penale, e la procedibilità è d’ufficio. Il reato si prescrive in 6 anni.

È importante precisare che l’indebita percezione viene considerata un reato di pericolo e non di danno, poiché non ha natura fraudolenta, a differenza della truffa aggravata. Quest’ultima tipologia di reato, come stabilito dalla Corte Suprema con la sentenza 10231/2006, è caratterizzata da azioni artificiose e ingannevoli, alternative agli obblighi giuridici di verità assoluta.

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