Nel panorama del processo penale, ci sono norme che regolano il suo svolgimento e oggi vogliamo approfondire questo aspetto tecnico e informativo per i lettori di questa rubrica. Spesso sentiamo parlare di classificazioni giuridiche senza sapere realmente quale sia il loro significato o le conseguenze che ne derivano. Insieme all’avvocato Simone Labonia e al suo staff, che si occupa degli aspetti penalistici del suo studio legale, esamineremo il significato del termine “continuazione tra reati”.
Per rendere la questione più comprensibile anche per chi non è esperto in materia giuridica, precisiamo che si tratta di una situazione in cui la stessa persona riceve più condanne in processi diversi per una stessa linea criminale.
L’applicazione dell’articolo 671 del Codice di Procedura Penale consente al Giudice dell’Esecuzione, se richiesto, di riunire queste condanne in un’unica pena. Questa applicazione normativa permette al condannato di scontare una pena inferiore rispetto a quanto accadrebbe se dovesse rispondere dei singoli reati puniti nei vari procedimenti.
Recentemente, però, la Corte di Cassazione, con due diverse sentenze (la 42877/2023 e la 42890/2023), ha negato la possibilità di concedere questo beneficio al reo in caso di “continuazione di reato”, anche in presenza di due ipotetici fattori di unificazione: ludopatia ed alcolismo.
Il compito del Giudice dell’Esecuzione è quello di individuare elementi che denotino l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, come la stessa spinta a delinquere, un breve lasso temporale tra i diversi episodi e analogie tra i reati e il modus operandi.
Quindi, non è sufficiente dimostrare queste dipendenze, poiché al momento non viene riconosciuta alcuna assimilazione tra ludopatia ed alcolismo e altre forme di sottomissione psicologica che potrebbero essere rilevanti per la continuazione dei reati, come ad esempio la tossicodipendenza.
La giurisprudenza costante non riconosce questa assimilazione poiché, sebbene entrambe producano una schiavitù di vita, le radici dei ludopatici e degli alcolisti sono simili a quelle dei tabagisti e dei cleptomani e non presentano aspetti di danno sociale comparabili alla dipendenza da droghe.
La norma ha voluto concedere maggiori livelli assistenziali a quest’ultima.

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