Insieme all’avvocato Simone Labonia, vogliamo fare chiarezza su un aspetto importante della vita familiare e dei suoi difficili equilibri di sopravvivenza. In passato, c’era la presunzione che il “capo di casa” potesse fare tutto ciò che voleva nei rapporti con la famiglia. Oggi, ovviamente, le cose sono cambiate e anche la Corte di Cassazione ha espresso un punto di vista chiarificatore (sentenza 4840/2024). Secondo questa sentenza, il reato di interferenze illecite nella vita privata si configura anche quando uno dei conviventi installa un sistema di registrazione di immagini e suoni per registrare gli atti della vita privata degli altri conviventi. Tuttavia, il reato non è configurabile se l’autore della condotta condivide con gli altri conviventi e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto delle riprese. Questo caso è diventato famoso a seguito della condanna di un marito che aveva filmato la propria moglie in bagno o in camera da letto senza il suo consenso. Il nostro codice penale prevede due diverse ipotesi di reato: il delitto di indiscrezione e quello di rivelazione. Il primo si caratterizza per l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora e per la qualificazione dei luoghi di privata dimora. Inoltre, la ripresa incriminata deve avvenire “indebitamente”. Questa norma è stata creata per punire i comportamenti di interferenza posti in essere da estranei agli atti di vita privata oggetto di ripresa indebita. Tuttavia, la recente giurisprudenza ha esteso il reato anche a chi, all’interno della propria dimora, registra immagini di un rapporto sessuale condiviso senza il consenso implicito o esplicito del partner. Sicuramente sentiremo ancora parlare di questo tipo di reato nelle aule di giustizia, poiché di recente ha spesso riempito le pagine di cronaca.