Avellino: divieto di abbruciamento e misure antincendio

Il sindaco di Avellino ha disposto un divieto assoluto di abbruciamento di vegetali, residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole e nei terreni, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché di qualsiasi residuo vegetale agricolo e forestale. Il divieto è in vigore dal 15 giugno al 30 settembre 2023 su tutto il territorio comunale, salvo proroghe, disposte con DDGR.

Il territorio comunale di Avellino è soggetto a gravi danni a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno o in prossimità delle predette aree.

Pertanto, si ordina a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere alla rimozione dai terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco, al decespugliamento laterale lungo le strade, al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi e, per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00.

È inoltre fatto divieto al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, nelle campagne e nei boschi di accendere fuochi di ogni genere, gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate o pascoli, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall’art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale.

Il Comune ha demandato alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali ed ai soggetti autorizzati l’esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune di Avellino o agli organi di polizia eventuali trasgressori.

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