La storia che stiamo per raccontarvi purtroppo non è la fine di uno spettacolo o di un film, ma è la tragica realtà della deriva che la nostra società sta prendendo sempre più velocemente. Lei, moglie e madre dei figli di un “Signore dei Quartieri”, stanca dei continui maltrattamenti, scappa ad Ischia e si rifugia in una casa in affitto per trascorrere le vacanze estive. Una fuga lontana dalla sua casa, nella speranza di stare lontana da quel marito poco corretto. Da quel padre senza rispetto per i figli minori e che fa della violenza la sua lingua.

Lui parte dai Quartieri con destinazione Ischia. Sbarca e si dirige verso la casa estiva precedentemente affittata e pagata 5000 euro e parte con la sua prima richiesta. Questa volta non è la moglie ad accoglierlo, ma la polizia locale che, senza troppi problemi, gli risponde chiaramente di no. L’uomo si arrabbia e, non potendo fare altrimenti, va incontro alla moglie, quella donna che lui può picchiare.

La raggiunge e con fare violento cerca di strapparle il portafogli dalle mani, la carta del reddito di cittadinanza e inizia una colluttazione. Non siamo più ai Quartieri. La donna trova il coraggio di scappare e trova rifugio in un negozio, dove viene raggiunta, e poi si dirige verso la stazione di polizia.

Lui arriva, senza vergogna, e continua a fare scene anche in stazione, dove però viene fermato e bloccato, non prima di rompere il suo cellulare, ferirsi alla mano e far sgorgare molto sangue.

La donna, ormai esausta, si sfoga e davanti agli agenti del Commissariato di Ischia confessa tutte le percosse e i maltrattamenti subiti dal marito. La sua testimonianza, che ora si è trasformata in una denuncia, ha portato alla denuncia dell’uomo per atti persecutori secondo l’articolo 612 bis del codice penale.

La normativa chiarisce che “per l’aggiunta del reato di atti persecutori (articolo 612 bis del codice penale) non è necessario accertare uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – costituiti da minacce, pedinamenti e insulti rivolti alla persona offesa, inviati tramite messaggi o espressi durante incontri obbligati – abbiano un effetto destabilizzante sulla serenità e l’equilibrio psicologico della vittima, considerando che il reato di cui all’articolo 612 bis del codice penale non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 del codice penale), il cui evento può essere configurato sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.” Come conclusione di questa scena indegna del 2023, è stato richiesto all’uomo anche un foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola d’Ischia.

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