IL CASO

Stadio vietato dopo una violazione dell’obbligo di presentazione alla polizia, la singolare istanza in Cassazione: «La mia punizione è per il “vecchio” club»

SALERNO. Un tifoso della Salernitana è stato sottoposto a Daspo perché non si era presentato alle forze dell’ordine per rispettare un obbligo di presentazione ricevuto dal questore di Salerno. Ma il tifoso ha cercato di ottenere la revoca del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, arrivando fino in Cassazione. Purtroppo per lui, i giudici hanno rigettato il suo ricorso, dichiarando l’istanza inammissibile.

Questa sentenza ha qualcosa di particolare rispetto ad altri ricorsi presentati alla Suprema Corte per la cancellazione del Daspo. Infatti, il legale del tifoso ha avanzato motivazioni singolari per contestare il provvedimento, che è stato emesso a seguito della violazione dell’obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Mercatello durante una partita della Salernitana. La violazione risale al 18 dicembre 2015, quando la squadra era allenata da Vincenzo Torrente e si stava giocando il campionato di Serie B. Il giovane tifoso non si è presentato alle forze dell’ordine e successivamente è stato condannato per quella violazione.

Il suo avvocato ha dedotto l’errata applicazione della legge riguardo alla responsabilità del tifoso per il reato contestato. Ha sostenuto che la squadra di calcio a cui si riferiva il provvedimento era inesistente alla data del reato, in quanto dichiarata fallita e non più esistente. Secondo l’avvocato, il giovane sarebbe incappato nell’obbligo di presentazione per delle violazioni commesse dalla “vecchia” Salernitana, quella fallita dopo i playoff con il Verona e guidata da Antonio Lombardi. Per il legale, quindi, il provvedimento non era riferibile alla “nuova” Salernitana che giocò quella sera a Modena.

Ma il tentativo è stato vano. La Corte d’Appello di Salerno ha precisato che il provvedimento del questore si riferisce all’unica società sportiva esistente al momento dell’imposizione dell’obbligo, ossia l’Unione Sportiva Salernitana 1919 costituita nel 2012. Pertanto, le rimostranze del tifoso risultano prive di fondamento.

In conclusione, il tifoso non è riuscito a ottenere la revoca del Daspo e dovrà continuare a essere vietato dagli stadi.

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