Il Consiglio di Stato ha annullato definitivamente un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Serrara Fontana nel 2013. Questa decisione arriva dopo che il Tribunale amministrativo regionale aveva rigettato il ricorso della persona interessata nel 2018. Questo contenzioso è stato esaminato dai giudici di secondo grado durante un’udienza straordinaria per smaltire l’arretrato, che si è formato a causa della lentezza della giustizia italiana e della pandemia.

Il ricorso contro l’ordinanza di demolizione era stato dichiarato irricevibile dal Tar Campania per tardività, poiché non era stato notificato entro il sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento. Tuttavia, nell’appello è stato dimostrato che il sessantesimo giorno cadeva il 1 aprile 2013, che era un giorno festivo, e quindi il termine per la notifica del ricorso era prorogato al 2 aprile 2013. Il Tribunale amministrativo regionale aveva contestato la tardività del ricorso in quanto notificato proprio il 2 aprile 2013, commettendo un errore di calcolo.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il ricorso è stato notificato nell’ultimo giorno utile e non è tardivo come affermato dal Tribunale di primo grado. Pertanto, l’appello è stato accolto e la sentenza impugnata è stata riformata.

Successivamente, il collegio ha esaminato il merito del ricorso. L’ordinanza impugnata riguardava due manufatti diversi e due situazioni distinte. Per quanto riguarda il primo fabbricato, l’appellante aveva presentato una domanda di condono nel 2004, accompagnata dalla documentazione richiesta. Tuttavia, il Comune aveva chiesto ulteriori documenti e l’appellante li aveva forniti. Il procedimento per il condono era ancora in corso. Quindi, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in presenza di una domanda di sanatoria pendente, non è possibile adottare provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio.

Per quanto riguarda il secondo manufatto, si trattava di un comodo rurale utilizzato come pollaio e situato in una zona agricola. Anche in questo caso, l’ordinanza impugnata era illegittima perché era stata emessa senza una motivazione adeguata e senza tenere conto delle differenze tra il verbale di sequestro del 1998 e il secondo accertamento che aveva evidenziato solo alcune modifiche minori all’edificio.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato completamente l’ordinanza di demolizione e ha ordinato al Comune di riesaminare la domanda di condono. Il Comune è stato anche condannato al pagamento delle spese legali. Questo esito era prevedibile considerando gli errori commessi dal Comune e dal Tribunale amministrativo regionale.

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