Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Ottava, ha emesso una sentenza che riguarda un ricorso presentato da un cittadino contro il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e il Comune di Piedimonte Matese.
Il ricorrente è proprietario di un terreno nel comune di Piedimonte Matese e aveva presentato una richiesta per ottenere il permesso di costruire un edificio residenziale. Tuttavia, la Soprintendenza aveva espresso parere contrario in base all’articolo 146 del decreto legislativo numero 42/2004, sollevando dubbi sulla compatibilità del progetto con il contesto paesaggistico circostante.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando la decisione della Soprintendenza e dichiarandola illegittima. Secondo il Collegio, la motivazione fornita dalla Soprintendenza per il rifiuto del permesso di costruire non era adeguatamente supportata da un ragionamento giuridico. Inoltre, non erano stati forniti elementi oggettivi riguardanti la storicità o la rilevanza paesaggistica degli edifici circostanti, che potessero giustificare il rifiuto.
Il Tribunale ha anche osservato che l’edificio rurale limitrofo indicato dalla Soprintendenza non era soggetto a specifici vincoli di tutela e che il frazionamento catastale delle aree circostanti non poteva costituire un ostacolo diretto alla realizzazione dell’opera richiesta.
La sentenza impone alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di pagare le spese processuali al ricorrente, per un totale di 2000 euro.
Con questa sentenza, il ricorrente ottiene il permesso di costruire per il suo progetto residenziale, ponendo fine a una lunga disputa legale. Ovviamente, la Soprintendenza e il Comune potranno portare la questione anche al Consiglio di Stato.