Benevento. La sentenza del dottor Cusani: sì all’opposizione del titolare di una ditta
Il giudice Flavio Cusani ha emesso una sentenza che ha annullato sia l’intimazione di pagamento, sia la cartella a cui si faceva riferimento. L’opposizione è stata presentata dal titolare di un’azienda di Torrecuso, tramite l’avvocato Michele Rillo. In particolare, l’opposizione riguardava un avviso di addebito ricevuto nel marzo del 2022, che era stato “contestato” solo per quanto riguardava l’avviso di addebito del Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno, “asseritamente notificato il 12/12/2018 come cartella di pagamento” per un totale di 7.352 euro. Questi soldi erano stati richiesti dopo il pagamento di 6.645 euro effettuato dalla banca al Monte dei Paschi di Siena per l’esecuzione della garanzia prestata dal Fondo per la restituzione di un mutuo di 75mila euro contratto dal commerciante. Si trattava di un finanziamento da rimborsare in 5 anni con dieci rate semestrali, ma durante il rapporto l’azienda era diventata insolvente.
L’avvocato dell’imprenditore aveva eccepito “la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere di riscuotere, la prescrizione del credito, l’inesistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo per il recupero di quel credito avente natura privatistica, in quanto prevista, ex art. 17 D. Lgs. 46/99, per le sole entrate di natura pubblicistica, per cui la MCC-BDM avrebbe avuto l’onere di acquisire, preventivamente rispetto all’iscrizione a ruolo, un idoneo titolo esecutivo della propria pretesa creditoria”.
Nel motivare la sua decisione favorevole all’opposizione, il giudice sottolinea che ciò che l’opponente chiama “avviso di addebito del Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno s.p.a. in realtà è la cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione asseritamente notificata personalmente”. Secondo Cusani, “l’Agenzia delle Entrate Riscossione si è limitata a produrre una relata di notifica effettuata il 12/12/2018 ma non l’atto a cui essa si riferisce, che dovrebbe essere la cartella di pagamento. Senza la produzione della cartella non è possibile riferire la relata di notifica alla suddetta cartella di pagamento, né controllare i dati relativi alla dichiarazione di esecutività del ruolo e la data di trasmissione del ruolo all’agente di riscossione, ai fini del controllo della maturazione del termine di decadenza.
Considerando che già questo sarebbe sufficiente per accogliere l’opposizione all’intimazione di pagamento, in quanto emessa in modo illegittimo per mancanza di prova della notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento richiamata), va notato che è fondato anche l’altro motivo di opposizione, quello basato sulla mancanza di un titolo esecutivo a favore della MCC BDM s.p.a”.