Non solo chi, come chi scrive e che ha vissuto quei tragici momenti di una nazione martoriata e della profonda ferita inflitta alla nostra città, prova un profondo senso di tristezza: a tutte le generazioni che sono venute dopo quel “brutto pomeriggio del 26 agosto 1982” viene ricordato ogni qualvolta che, passando per Torrione, si legge il nome della “Piazza Vittime del Terrorismo”.

Fu un periodo in cui, più che in altri, si era completamente perso il contatto con la realtà della convivenza civile e del rispetto delle istituzioni: anzi, proprio attaccando quelle istituzioni e i loro rappresentanti, si tentava di consolidare un processo eversivo, che però vide una commistione assurda tra terrorismo, criminalità organizzata e frange di una politica corrotta. Anche in questa occasione, ripercorrendo quei tristi eventi storici con l’avvocato Simone Labonia, vogliamo approfondire gli aspetti legali e normativi che regolano tali problematiche.

Nel corso degli anni sono stati emanati provvedimenti per frenare l’attività terroristica ma, dopo il grave attentato di Parigi del 2015, il nostro Governo ha emanato il d.l. 7/2015, allo scopo di adeguare l’ordinamento interno alle prescrizioni del diritto sovranazionale.

Queste misure riguardano il diritto penale, il sistema di prevenzione, il diritto processuale e l’ordinamento giuridico. Sono state introdotte nuove fattispecie di reato, come solitamente accade nei casi di attuazione di una legislazione “reattiva”, per anticipare l’intervento punitivo.

In questo senso, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Parlamento Europeo si sono pronunciati. Il provvedimento del nostro Governo si è concentrato principalmente sulle attività di addestramento e trasferimento dei soggetti coinvolti in azioni terroristiche. Ciò per aiutare il difficile lavoro dei Servizi di Informazione e della Polizia Giudiziaria, coordinati dalla Procura Nazionale Antimafia. Il d.l. è stato successivamente convertito nella legge 43/2015.

L’articolo 270 del Codice Penale configura le condotte con finalità terroristiche, che sono tutti quei comportamenti compiuti con l’intento di intimidire le popolazioni e costringere i poteri politici a compiere o astenersi da attività di normale gestione della nazione: destabilizzare o distruggere strutture costituzionali, politiche e sociali del paese, con l’unico scopo di creare insicurezza e sfiducia nelle istituzioni nazionali.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui