La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli ex sindaci di Pratola Serra, Antonio Aufiero e suo fratello Emanuele, contro il verdetto di incandidabilità emesso dal Tribunale di Avellino e dalla Corte di Appello di Napoli. I magistrati hanno riunito due distinti procedimenti, uno riguardante tre consiglieri comunali e l’altro riguardante gli ex sindaci. Per i consiglieri comunali si dovrà tornare in secondo grado, mentre per gli ex sindaci il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I giudici hanno ribadito che la dichiarazione di incandidabilità è una misura preventiva e non sanzionatoria, che si applica anche in caso di condotte omissive. È sufficiente che il destinatario della pronuncia non sia riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze delle organizzazioni criminali e abbia tenuto una condotta inefficiente nella gestione della cosa pubblica. Per gli Aufiero, i giudici hanno sottolineato le circostanze che li hanno portati a ritenere una sostanziale infiltrazione che ha determinato lo scioglimento dell’ente, imputando al sindaco Antonio Aufiero la responsabilità per molte delle situazioni indicate. Si attende ora quali saranno le iniziative da parte della Prefettura di Avellino e del Comune di Pratola Serra. Potrebbe essere proposta la decadenza di Antonio Aufiero dal ruolo di consigliere comunale. Sulla vicenda Aufiero è già pronta una sentenza del Tribunale Civile di Locri sul diritto all’elettorato passivo per un sindaco nella sua stessa condizione.

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