Approfondimento sulla procedura del riesame nel caso del marito-omicida di Battipaglia

In seguito alla commistione del reato commesso dal marito-omicida di Battipaglia, che successivamente ha tentato il suicidio in carcere, vogliamo seguire l’abitudine di molte reti mediatiche di successo, approfondendo i fatti di cronaca nera anche nei loro sviluppi successivi.

Recentemente, i difensori del marito-omicida hanno avanzato un’istanza innanzi ai giudici del Tribunale del Riesame, al fine di far dichiarare l’incompatibilità della sua detenzione carceraria con le sue attuali condizioni psichiche. Questo evento è stato oggetto di discussione da parte nostra, collegandolo ad un fenomeno sociale più ampio.

Insieme al “team” di penalisti dello Studio Legale Labonia, esamineremo i risvolti normativi di questa procedura. L’istanza in questione dovrebbe essere discussa proprio nella giornata in cui viene pubblicato questo articolo, pertanto ci asteniamo dal commentare la vicenda in modo specifico, limitandoci a fornire una panoramica sulle funzioni dell’organo incaricato di prendere una decisione in merito alla richiesta.

Il Tribunale del Riesame, originariamente denominato “Tribunale della Libertà”, è l’organo giudiziario competente per rivalutare, in sede di riesame, le ordinanze che riguardano misure cautelari coercitive. Questa attività può essere sollecitata solo su richiesta dell’imputato o dei suoi legali, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento di restrizione personale, come previsto dall’articolo 309 del Codice di Procedura Penale.

A sua volta, il Pubblico Ministero può proporre appello contro l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che respinge o accoglie parzialmente le sue richieste. Il riesame rappresenta un mezzo di impugnazione concesso come rimedio a un soggetto che ritiene di subire un pregiudizio personale da un provvedimento coercitivo.

La competenza territoriale è assegnata al Collegio del Tribunale presso il quale è stata emessa l’ordinanza. Essendo una procedura di garanzia individuale, non comporta alcun onere economico. Solo un ricorso per Cassazione può opporsi alla decisione del riesame, che può confermare, annullare o modificare il provvedimento con efficacia immediata.

È importante non confondere la procedura del riesame con l’appello previsto dall’articolo 310 del Codice di Procedura Penale, che si riferisce a misure di natura interdittiva, come la sospensione della responsabilità genitoriale, dell’esercizio di una pubblica carica o di una determinata professione. È opportuno sottolineare che solo le sindromi considerate incurabili durante la detenzione non sono compatibili con il regime carcerario, ma queste informazioni sono riportate solo a scopo informativo.

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