Il decreto Caivano, che riguarda il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché la sicurezza dei minori in ambito digitale, ha ottenuto l’approvazione del Senato con 90 voti favorevoli e 45 contrari, senza astensioni. Ora il provvedimento passerà all’esame della Camera a partire dal 6 novembre.

Il testo del decreto è composto da 16 articoli e prevede diverse misure importanti. Tra queste, vi è un emendamento del governo riguardante la vigilanza sull’obbligo di istruzione, con sanzioni più severe per i genitori che non curano l’obbligo scolastico dei loro figli. Inoltre, è stato approvato un emendamento bipartisan che riguarda la verifica dell’età per l’accesso ai siti pornografici. Sono stati anche approvati ulteriori emendamenti per il rafforzamento della cybersicurezza e l’istituzione di un osservatorio sulle periferie, oltre a disposizioni per il rafforzamento delle capacità amministrative del comune di Caivano.

Dal punto di vista della sicurezza, l’articolo 4 prevede pene più severe per i reati di porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere, per i quali non sarà ammessa licenza. Inoltre, l’articolo 6 modifica la disciplina del processo penale minorile riguardante le misure cautelari e precautelari.

Con l’articolo 8 viene introdotto un percorso di rieducazione per i minori. Secondo questa nuova disposizione, nel caso di reati puniti con una pena massima di cinque anni di reclusione o con una pena pecuniaria, il pubblico ministero può disporre e notificare al minore una richiesta di definizione anticipata del procedimento.

L’articolo 9 modifica il decreto legislativo n. 121 del 2018 riguardante l’esecuzione delle pene per i minorenni. Questo articolo stabilisce che un detenuto maggiorenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne può essere trasferito in un istituto carcerario per adulti se si rende responsabile di comportamenti che turbano l’ordine e la sicurezza nell’istituto minorile o se commette atti di violenza o minacce nei confronti degli altri detenuti. Questa norma si applica anche ai detenuti maggiorenni che adottano comportamenti simili.

Inoltre, il decreto Caivano introduce la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti un detenuto che ha compiuto ventuno anni e sta scontando una pena per reati commessi prima di diventare maggiorenne, se il suo comportamento è incompatibile con l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto per minorenni.

L’articolo 12 si occupa di rafforzare il rispetto dell’obbligo scolastico, prevedendo l’inserimento nel Codice penale del delitto di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori. Inoltre, sono state apportate modifiche riguardanti l’utilizzo di droghe e l’introduzione di un nuovo reato chiamato “reato di stesa”, che riguarda chiunque faccia esplodere colpi di arma da fuoco o bombe o altri ordigni o materie esplosive al fine di creare paura o disordine pubblico. Questo reato viene punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il decreto Caivano prevede anche l’utilizzo dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociale e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale durante il processo giudiziario dei minori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, il decreto prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre una definizione anticipata del procedimento durante le indagini preliminari per reati con pena fino a cinque anni o pena pecuniaria congiunta, subordinata alla condizione che il minore accetti un percorso di reinserimento e di educazione civica e sociale, che può includere lavori socialmente utili o altre attività a beneficio della comunità di appartenenza.

In conclusione, il decreto Caivano contiene diverse misure volte a contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile, nonché a garantire la sicurezza dei minori in ambito digitale. Ora spetta alla Camera dei Deputati esaminare il provvedimento a partire dal 6 novembre.

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