Il dibattito tra l’obbligo vaccinale e i diritti umani ha portato a una serie di cause di risarcimento a favore di coloro che hanno scelto di non essere vaccinati contro il Covid-19. L’attenzione dei media su questa questione è il riconoscimento del diritto individuale di proteggere i propri diritti e non l’obbligo di vaccinarsi, una scelta motivata principalmente da ragioni di salute per evitare possibili danni biologici, come nei casi di incompatibilità. Questa volta è la sezione Lavoro del Tribunale di Parma a pronunciarsi sulla questione, accogliendo la richiesta dell’avvocato Massimo Viscusi a difesa di una sua assistita, un’insegnante di italiano di Benevento presso un istituto scolastico di Parma. Il 15 dicembre 2020, la donna fu sospesa dal servizio perché si era rifiutata di sottoporsi all’obbligo vaccinale e non era in possesso del green pass.
Nonostante la donna avesse presentato un regolare certificato medico dell’ASL che, in conformità con le leggi vigenti, prescriveva di astenersi dall’obbligo vaccinale a causa dei rischi per la sua salute, poiché assumeva importanti dosi di cortisone già da prima dell’emergenza sanitaria da Covid, le fu comunque inflitta la sanzione. Come dimostrato dal suo avvocato, l’insegnante sarebbe stata praticamente “perseguitata” dall’istituto scolastico di appartenenza durante questo periodo. Per questo motivo, nel mese di gennaio 2021, il suo avvocato avviò una procedura cautelare che le consentì di essere temporaneamente reintegrata. Il giudice del lavoro, accogliendo il ricorso dell’insegnante, ha dichiarato illegittima la sospensione disposta dal Ministero dell’Istruzione, disponendo il pagamento degli stipendi non erogati e il risarcimento dei danni non patrimoniali.