Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che conferma la legittimità dello scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra per presunti legami con la criminalità organizzata. I giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato hanno respinto la richiesta di revocazione della sentenza che aveva precedentemente confermato tale scioglimento.
Il ricorso, datato 26 aprile 2023 e depositato il 10 maggio 2023, aveva chiesto la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, sostenendo che la sentenza revocanda fosse contraddittoria e carente di motivazione. Gli amministratori locali avevano sostenuto che lo scioglimento del consiglio comunale poteva avvenire solo se fossero stati forniti elementi adeguati che dimostrassero in modo oggettivo il collegamento tra gli amministratori e le associazioni criminali, ma che tali circostanze non erano state sufficientemente dimostrate nella sentenza revocanda.
Le amministrazioni coinvolte, a partire dal Comune di Pratola Serra, si sono costituite in giudizio. Il Comune ha affermato che dopo la gestione commissariale, il 27 novembre 2022, si erano tenute le elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, che avevano portato al rinnovo degli organi elettivi del Comune. Questo cambiamento sopravvenuto avrebbe comportato la perdita di interesse nella prosecuzione del procedimento.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, hanno stabilito che le critiche alla sentenza revocanda riguardavano l’interpretazione e la valutazione degli atti e delle prove, piuttosto che errori di fatto. Pertanto, non rientravano nell’ambito della revocazione. Inoltre, il vizio di omessa pronuncia è stato ritenuto inesistente, poiché il giudice aveva effettivamente esaminato le sentenze penali sopravvenute, sebbene le avesse giudicate non idonee a influenzare la decisione.
Il ricorso è stato quindi respinto, determinando l’inammissibilità dell’eccezione di costituzionalità sollevata e, ancora, ha condannato i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella misura complessiva di € 5.000,00 (€ 2.500,00 per le Amministrazioni statali appellate e € 2.500,00 per il Comune), oltre accessori di legge.