Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania. La sentenza originale aveva accolto il ricorso della ditta Ciclat trasporti ambiente in merito all’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto in risposta alla richiesta di accesso agli atti. La controversia ruota attorno alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana del comune di Piedimonte Matese.

La Ciclat, terza classificata nella gara, aveva richiesto l’accesso agli atti relativi alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dai concorrenti Isvec Srl e Econova Srl. La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, respingendo la sentenza di primo grado.

La decisione si basa sul fatto che la richiesta della Ciclat, presentata tramite posta elettronica certificata (Pec) il 22 luglio 2022, non è stata effettuata attraverso la piattaforma di e-procurement prevista dal disciplinare di gara. Secondo il disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici dovevano avvenire attraverso la piattaforma e, quindi, l’istanza della Ciclat non rispettava tali disposizioni.

L’appello ha contestato l’affermazione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania secondo cui la richiesta del 22 luglio 2022 fosse stata effettivamente inviata. Il Ministero ha fornito prove documentali attraverso la piattaforma di e-procurement, dimostrando che la Ciclat aveva inviato solo un’istanza il 10 giugno 2022 e che la richiesta successiva non era mai stata trasmessa secondo le modalità previste. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi fosse alcuna illegittimità nel comportamento silente dell’amministrazione, sostenendo la validità della risposta precedente che aveva trasmesso la documentazione amministrativa ed economica alle prime due società classificate.

La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di primo grado e ha compensato le spese del doppio grado, ritenendo giustificati i motivi dati la peculiarità della situazione. Si tratta di una vicenda che va avanti da anni e che ora trova la sua sentenza definitiva.

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