Due psicologhe, F.S. e P.I., hanno concluso la loro vicenda legale con due sentenze del Consiglio di Stato. Le due donne lamentavano la mancata stabilizzazione presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e l’esclusione dal concorso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia, bandito dall’Amministrazione Pubblica, successivamente alle prove preselettive.

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli proposti dalle psicologhe. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile in conformità con le decisioni adottate in primo grado dal T.A.R. Campania-Napoli, poiché è stato proposto in violazione dell’articolo 42, comma 2, del Codice di Procedura Amministrativa.

È stato richiamato il principio invocato dal difensore dell’Azienda Ospedaliera San Pio, l’avvocato Paola Porcelli, secondo cui se nel bando sono introdotte regole che escludono la partecipazione alla procedura concorsuale a coloro che non possiedono determinati requisiti, le disposizioni contestate del bando determinano una lesione immediata, attuale e diretta alla sfera giuridico-soggettiva del candidato. Pertanto, il ricorrente che intenda contestarle ha l’onere di impugnarle immediatamente, senza attendere il provvedimento di rigetto o di esclusione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre accolto integralmente le tesi difensive dell’Azienda Ospedaliera anche riguardo alla decisione pubblica di non avvalersi della procedura di stabilizzazione, ma di ricorrere a un pubblico concorso aperto a tutti, qualificandola come “frutto di scelta discrezionale e, quindi, non sindacabile se non per profili di evidente illegittimità”.

Le due appellanti sono state condannate a rimborsare le spese legali, non solo nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, ma anche a favore dei controinteressati rappresentati dagli avvocati Orazio Abbamonte e Guido Ciccarelli, nonché dall’avvocato Alberto Saggiomo.

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