Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza in merito a una controversia tra una cittadina e il Comune di Orta di Atella. La decisione riguardava la riforma di una precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Il caso ha avuto inizio con l’annullamento da parte del Comune del permesso di costruire numero 40 del 28 novembre 2003 e delle successive varianti. La cittadina ha presentato un ricorso contro questa decisione, affermando che l’annullamento era illegittimo.
Il permesso di costruire riguardava la realizzazione di due edifici residenziali in una zona di espansione urbana. Nel corso degli anni, sono state apportate modifiche e approvate varianti al progetto originario. Tuttavia, nel 2010, il Comune ha deciso di annullare il permesso, sostenendo gravi irregolarità.
Il Comune ha sostenuto che il permesso era stato rilasciato senza un piano urbanistico attuativo, che è necessario per una zona di tipo C1. Inoltre, sono emersi problemi legati all’urbanizzazione primaria e secondaria, alla mancanza di infrastrutture adeguate e alle violazioni delle norme di distanza e altezza degli edifici. L’annullamento è stato giustificato dalla necessità di ripristinare l’ordine urbanistico.
La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l’appello della cittadina. Il Collegio ha confermato l’annullamento del permesso di costruire da parte del Comune, ritenendo che ci fossero elementi sufficienti di illegittimità e che l’interesse pubblico giustificasse il ripristino dell’ordine urbanistico violato.