Spesso ci chiediamo se la finzione cinematografica trae ispirazione dalla realtà o se accada esattamente il contrario. Molti di noi ricordano un film di qualche anno fa, in cui Michael Douglas interpretava il personaggio di un uomo “borderline” che attuava, negativamente sollecitato, una giornata all’ordine della più totale follia comportamentale. Di qualche giorno fa, invece, nella cronaca del nostro giornale, il racconto di un simile “giorno di ordinaria follia”, da parte di un soggetto che, non contento di aver deturpato nella mattinata gli uffici di un’emittente televisiva cittadina, nel pomeriggio ha ritenuto opportuno proseguire la sua azione nella sede di una banca locale, minacciando anche i presenti.

Con l’aiuto dell’avvocato Simone Labonia, cerchiamo di osservare questo avvenimento non tanto da un punto di vista di cronaca giornalistica, quanto come verifica della normativa vigente. Il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui è previsto dall’articolo 639 del codice penale, che lo indica punibile, a querela della parte offesa, con una multa fino a 100 euro: se il fatto è commesso su beni immobili pubblici o privati è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro. Il bene giuridico tutelato è dunque il patrimonio, che si vuole salvaguardare da possibili danni, attraverso azioni di deturpamento o di imbrattamento della cosa.

Questa norma si affianca a quella dettata dall’articolo 635 del codice penale, che punisce gli avvenimenti da cui consegua l’inservibilità della cosa altrui. La differenza fondamentale fra le due tipologie di reato, in buona sostanza, è riscontrabile in un facile esempio: se l’imbrattamento può essere facilmente cancellato, si configura il reato di deturpamento, qualora invece il danno non risulti recuperabile, si applica la norma maggiormente punitiva.

La fattispecie del reato di minaccia è contemplata, poi, nell’articolo 612 del codice penale ed è punita, a querela della persona offesa, con una multa fino a 1.000 euro: se invece si configura un’azione di più grave entità, è prevista anche la reclusione fino a 1 anno.

Ovviamente, per quanto riguarda il fatto specifico descritto nella nostra cronaca giornalistica, bisogna prima accertare le reali condizioni psichiche di chi ha commesso il fatto.

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