La Corte Costituzionale ha recentemente emesso una sentenza riguardante la questione sollevata dal Tribunale di Firenze sull’art. 529 del codice di procedura penale. Quest’ultimo contestava il fatto che non fosse prevista un’ipotesi di non procedibilità per l’omicidio colposo del prossimo congiunto.

Il Tribunale aveva invocato principi costituzionali come necessità, proporzionalità e umanità della pena, sostenendo che in determinati casi la sofferenza e la colpa morale provata dall’autore del reato potessero costituire una sorta di “pena naturale” che rendesse superflua qualsiasi ulteriore sanzione.

Tuttavia, la Corte ha respinto questa richiesta, affermando che non esiste un vincolo costituzionale che imponga l’introduzione di questa ipotesi di non procedibilità. Secondo i giudici, la proposta del Tribunale era troppo ampia e vaga, in quanto non faceva distinzione tra diversi tipi di colpa e allargava eccessivamente il concetto di prossimo congiunto.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che non vi sono ragioni costituzionali per considerare la “pena naturale” come causa di non procedibilità, piuttosto che come una circostanza attenuante o un’esimente di carattere sostanziale.

In conclusione, la Corte Costituzionale ha respinto le obiezioni sollevate dal Tribunale di Firenze, stabilendo che l’omissione di un’ipotesi di non procedibilità per l’omicidio colposo del prossimo congiunto non viola i principi costituzionali di necessità, proporzionalità e umanità della pena.

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