Il Gip del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone, ha firmato il decreto di archiviazione del caso relativo al cluster Covid scatenatosi nella RSA di Volturara “Villa Clementina”, sulla base della richiesta della Procura di Avellino. Il caso era stato oggetto delle indagini dei Carabinieri del Nas e della Compagnia di Solofra, e i tre indagati erano stati accusati di vari reati, tra cui epidemia colposa aggravata, inadempimento di contratto di pubbliche forniture, abbandono di incapaci e morte lesione in conseguenza di altro delitto.

Il Gip ha affermato che non è stato possibile accertare con il dovuto grado di certezza quali siano state in concreto l’epoca e le modalità con le quali tale contagio sia avvenuto all’interno della RSA, né verificare se specifiche condotte in concreto poste in essere dagli indagati, responsabili della struttura, dal personale (medico, infermieristico ed assistenziale), o dagli stessi parenti dei degenti in occasione delle sua pur rare visite ai medesimi, possa individuarsi quale causa, o concausa, dei contagi e dei conseguenti decessi.

La contestazione più grave riguardava l’epidemia colposa, per la quale c’è una pronuncia della Cassazione per un caso analogo riferito al Covid. Il Gip ha ribadito che nel delitto di epidemia colposa non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione e ha escluso il nesso causale tra le violazioni delle regole anticontagio e la diffusione del virus.

Il Gip ha anche rilevato che non ci sono state inadempienze nella gestione del cluster da parte della dirigenza della RSA. Infatti, furono messe in campo dalla Direzione di “Villa Clementina” tutte le risorse disponibili per l’attuazione delle strategie diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali, nonostante tutte le notevoli limitazioni.

Il Gip ha escluso che gli indagati abbiano, dopo l’insorgenza del cluster, ovvero in precedenza, coscientemente e deliberatamente, omesso la doverosa assistenza in favore degli anziani degenti, né che abbiano volontariamente tenuto condotte, attive o omissive, contrastanti con il dovere giuridico di cura e custodia sugli stessi gravanti.

Infine, il Gip ha affermato che la sospensione delle prestazioni assistenziali in favore dei pazienti, in concomitanza del contagio, e dunque, il conseguente inadempimento agli obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione sottoscritta con la ASL in seguito all’accreditamento, non integrano il reato di inadempimento del contratto di pubbliche forniture. Lo stesso vale per l’ipotesi di reato contestata, quella di “morte o lesioni come conseguenza non voluta di altro delitto”.

In sintesi, il Gip ha archiviato il caso sulla base della mancanza di prove concrete e del non riscontro di reati commessi dagli indagati.

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